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Ordinanza — n. 17598/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for resistance and recidiva claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicho Yanac Alex Francisco inadmissible. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official and recidiva, but the lower court had already refuted these claims regarding the violent conduct and social danger. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis c.p.; Art. 337 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately refuted the alleged defects in reasoning regarding the nature of the conduct and the circumstances of the crime.

Parole chiave

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resistance public official recidiva criminal penalty inadmissible appeal procedural dismissal court costs fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 387-bis c.p.
Art. 337 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICHO YANAC ALEX FRANCISCO nato il 07/08/1990 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui agli artt. 387-bis e 337 cod. pen.); visto il ricorso di Nicho Yanac Alex Francisco OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondato 'e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la condotta oppositiva violenta realizzatasi anche attraverso la minaccia di condotte autolesionistiche fosse stata realizzata al momento del controllo finalizzato anche all'esatta identificazione dell'imputato che era stato trovato a pochi metri dalla casa della persona offesa a tutela della quale era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento; ritenuto che il secondo motivo con cui si rivolgono censure avverso la ritenuta recidiva è stata confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza l'aumentata pericolosità sociale, non solo in ragione del precedente penale, ma anche per il contesto in cui lo stesso era stato realizzato (in tal senso il riferimento alle ragioni della applicazione della misura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il