Italian Court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing and recidiva arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Serra Fausto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and the denial of mitigating circumstances, arguing procedural flaws and alternative legal interpretations. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the first ground was already adequately addressed by the trial judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, manifestly unfounded, or merely reproduce arguments already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA FAUSTO nato a NOVARA il 18/02/1970 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visto il ricorso di Serra Fausto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 679 cod. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità il reato di cui all'art. 679 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici 'dal giudice di merito che ha dato conto di come la natura di sostanza esplodente fosse stata accertata sulla base alle risultanze probatorie e come la tesi alternativa del ricorrente non fosse suffragata da alcun elemento (cfr. sent. impugnata, pag. 6); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici nonché manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine dell'esclusione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis e del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. sent. impugnata, pag. 6, penultimo capoverso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il