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Ordinanza — n. 17594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance and assembly charges as inadmissible due to generic grievances and factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angela Anaclerio inadmissible regarding charges of resistance and unauthorized assembly. The appellant argued against the lower court's findings on the existence of the crime and the presence of multiple people, but the court found her complaints to be generic and focused on factual re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected because such arguments are not permitted in the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: Appeals in the stage of legal review are inadmissible if they consist of generic censure or focus on the re-evaluation of facts already examined by the court of first instance with adequate reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance charge dismissal unauthorized assembly facts legal review stage limits generic censure rejection oltraggio alla corte opposizione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso relative al reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
Ritenuto altresì che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso relative al reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO ANGELA nato a BARI il 21/08/1956 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40619/24 ANACLERIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato di resistenza, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pag. 2 e 3);

Ritenuto altresì che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso relative al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., relative alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis