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Ordinanza — n. 17593/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior merits review of the same complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole complaint had already been fully examined and rejected by the lower court on correct legal grounds. The appellant, Stabile Fabrizio, challenged the denial of a specific legal provision, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound and free of inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the only complaint raised concerns issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prior merits review redundant complaint Court of Cassazione procedural economy denied legal provision procedural costs reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE FABRIZIO nato a MARSALA il 19/04/1992 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 1.A9 letto il ricorso proposto nell'interesse dircii Stabile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, rferito alla denegata applicazione dell'alt 393 bis cp replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.