Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ayab Aragie inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The court found that the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Milan with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce issues already decided by the court of first instance or appeal with correct legal arguments, as such matters are not subject to review in this stage.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGIE AYAB (CUI 061UUNO) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayab Aragie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifesta incongruenze logiche in relazione alla aggravante dell'art 61 comma 1 n. 2 e in ordine al diniego delle generiche così da rendere il relativo giudizio di merito su tali punti non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.