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Ordinanza — n. 17591/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as it lacks legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17591/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was logical, coherent, and precise, thereby removing the issue from the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provided logical, coherent, and precise reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility logical reasoning standard Article 337 Penal Code Cassa delle ammende motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
39141/24 BASILE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
39141/24 BASILE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIORDY nato a PISTOIA il 19/06/1987 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 39141/24 BASILE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0