Cassation appeal dismissed for being too generic and lacking specific grounds to challenge the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Verdianni's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Verdianni argued against the lower court's dismissal of his appeal on genericity grounds, but the court found his arguments were merely apodictic statements without identifying specific elements that should have led to a different ruling. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to be evaluated on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; a generic appeal lacking identification of specific grounds for review is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO (CUI 0105S08) nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 39139/24 VERDIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente aspecifico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21