Cassation court dismisses appeal as merely reiterative and lacks new arguments regarding subjective elements and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground was merely reiterative of the appellate court's decision without engaging with the original reasoning. The appellant argued for the absence of subjective elements in the charges of resistance and damage, while the lower court had already addressed these defenses with sound legal arguments. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the appellant must bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 e 635 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds merely reiterate the appellate judgment without presenting new arguments or adequately confronting the lower court's reasoning on the subjective elements and recidivism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZIRI BASKIM nato il 28/05/1971 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 39042/24 - HAZIRI Baskim OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo, che prospetta l'insussistenza dell'elemento soggettivo in relazione sia alla resistenza a pubblico ufficiale che al danneggiamento, è meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'impugnata sentenza che ha disatteso le relative censure difensive con argomentazioni prive di vizi logiche e corrette sul piano giuridico alla luce di una puntuale lettura delle emergenze acquisite (cfr. p. 4-5 della sentenza);
Ritenuto, quanto alla pena, che la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, contiene un'autonoma e motivata valutazione in punto di recidiva (cfr. p. 5 della sentenza, in cui si dà conto della pericolosità del ricorrente anche in relazione ai suoi precedenti penali) noncè in relazione alla continuazione (cfr. p. 6 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso