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Ordinanza — n. 17585/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as complaint lacks specificity regarding sentencing criteria and proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the complaint regarding the sentencing rationale. The appellant argued against the imposed penalty, but the court found the grievance failed to contrast with the judges' detailed exposition of the base minimum and the proportional increase for recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if it fails to specifically contrast the imposed penalty with the precise criteria and calculations adopted by the lower court for determining the base minimum and aggravating factors.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Proportionality Lack of Specificity Recidivism Aggravation Cassa delle Ammende Vizio di Motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI MOHAMED (CUI: 04ETE6W) nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( n. 39027/24 Nasri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito ai fini dell'individuazione della pena base - determinata nel minimo edittale - e dell'aumento operato a titolo di continuazione, ritenuto proporzionato alla gravità del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21