Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued against the conviction for recidivism, but the appellate court had already addressed these points with legally sound and specific reasoning. Consequently, the court ruled that these issues were not suitable for review in the final instance, enforcing the principle that the merits judgment is not subject to further scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot examine grounds that are merely repetitive of arguments already fully evaluated and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning, rendering the merits judgment non-censurable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO' GIUSEPPE nato il 01/02/1988 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Perdonò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al mancato riconoscimento delle generiche e alle addotte ragione a conferma della ritenuta recidiva, così da rendere il relativo giudizio di merito su tali punti non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.