Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17579/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as recidivism argument raised for first time at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianvito Pedone inadmissible. The sole ground of appeal concerned the application of recidivism, which the court found was raised for the first time at this stage and was not devolved to the trial court with the relevant complaint. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural rules regarding the timing of new arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; A new ground of appeal regarding recidivism raised for the first time at the appellate stage is inadmissible as it was not devolved to the court of first instance with the relevant complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application first time argument inadmissible appeal procedural timing devolved complaint recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE GIANVITO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 26/05/1988 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianvito Pedone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, inerente alla applicazione della recidiva contestata, riguarda un tema di giudizio proposto per la prima volta in questa sede perché non devoluto alla Corte del merito con il relativo gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.