Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigation rejection is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged reasoning regarding the rejection of generic mitigation was sufficient and non-illogical. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found no merit in the specific criticism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the only ground of criticism concerns the reasoning for rejecting generic mitigation, provided the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigation rejection inadmissible appeal sufficient motivation non-illogical reasoning Cassation procedure procedural costs criminal appeal circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERNONE RAFFAELE nato a BARI il 28/11/1955 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Gernone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla tenuta della decisione adottata quanto alla reiezione delle attenuanti generiche , è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.