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Ordinanza — n. 17577/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as lower court already adequately addressed and rejected the contested conduct's inappropriateness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding the contested conduct's inappropriateness had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court. The lower judges correctly addressed the defense's arguments with legally sound reasoning that was consistent with the established facts and free of logical inconsistencies. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the only ground of complaint concerns issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility contested conduct inappropriateness repeated examination of facts procedural economy principle art 616 code of criminal procedure opposizione motivi di cassazione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARALE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/11/1996 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cucchiarale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la resistenza contestata per l'affermata inidoneità oppositiva della condotta, replica profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.