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Ordinanza — n. 17576/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded recidivism challenge and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism based on alleged evasion, but this claim was contradicted by official records and deemed manifestly unfounded. The court ruled that the second-instance judgment was sufficiently motivated and logically sound regarding the recidivism issue, making it unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning on the contested facts, rendering the judgment unchallengeable in this instance.

Parole chiave

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recidivism challenge inadmissible appeal manifestly unfounded sufficient motivation procedural costs Cassazione ordinanza evasion records recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA DOMENICO nato il 05/03/1985 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Calia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla recidiva contestata e ritenuta, oltre a ad essere smentita documentalmente ( quanto all'evasione richiamata in sentenza, puntualmente attestata dal casellario in atti: si veda il punto 5 del detto certificato), è manifestamente infondata perchè su tale tema la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.