Cassation court dismisses appeal as merits already adequately examined with correct legal arguments regarding evasion severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the denial of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, arguing against the objective gravity of his evasion conduct. The court ruled that the lower court's reasoning was legally sound, free from logical inconsistencies, and adequately addressed the acquired emergencies, rendering the judgment non-censurable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground of attack concerns a judgment on the merits that has already been adequately examined with legally correct arguments and is free from manifest logical inconsistencies.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMEGNA MICHELE nato a GRUMO APPULA il 18/10/1999 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Gramegna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare il giudizio speso nel negare applicabilità alla causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp replica profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare conto della ritenuta oggettiva gravità della condotta di evasione perpetrata dal ricorrente così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.