Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of merits already decided correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Adrian Hajderlli inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant contested multiple facts of resistance, but the appellate court had correctly applied the formal concurrence of offenses under Article 81 of the Penal Code and imposed the appropriate sentence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDERLLI ADRIAN nato il 25/09/1996 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adrian Hajderlli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ala pluralità di fati di resistenza contestati, tale da giustificare nel caso l'applicazione del concorso formale ex art 81 comma 1 cp, sia con riguardo alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.