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Ordinanza — n. 17572/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because lower court already properly addressed the alleged fraud claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole grievance regarding alleged fraud had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense argued that the lower court failed to recognize the existence of fraud, but the appellate judges correctly refuted this with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the only grievance raised concerns a point of law already adequately examined and dismissed by the court of last resort with correct legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fraud allegation review repeated legal argument procedural economy principle appellate court reasoning motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Catalano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché liunica doglianza prospettata, legata alla ritenuta sussistenza del dolo dell'evasione ascritta al ricorrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. • 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.