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Ordinanza — n. 17568/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduce merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of issues already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant argued against the judgment of liability regarding intent, the non-application of recidivism, and the denial of generic provisions, but these arguments were deemed legally incorrect and logically consistent with the established facts. Consequently, the court ruled that the merits on these points were not subject to review in this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The grounds of appeal must not merely reproduce the merits already decided by the lower courts with legally correct arguments; if the lower court's reasoning is sound and addresses the specific grievances, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reproduction merits cassation review judgment of liability recidivism application recidiva nell'infrazione motivi di cassazione riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARGITTO MIRKO FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/01/1988 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Francesco Largitto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati - diretti a contestare il giudizio di responsabilità con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati 'e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, il tutto con argomentare che rende il relativo giudizio di merito su tali punti non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.