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Ordinanza — n. 17567/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to irrelevant grounds and lack of critical analysis of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Di Francesco inadmissible. The appellant argued for a broader interpretation of sentencing leniency and contested the court's assessment of his justification, but these grounds were irrelevant to the actual appeal. The court ruled that the appeal's arguments were entirely disconnected from the contested judgment and did not critically address the specific reasons for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely disconnected from the contested judgment and fail to critically address the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility irrelevant grounds lack of critical analysis disconnection from judgment procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO LEONARDO nato a FOGGIA il 11/12/1997 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Di Francesco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono del tutto distonici rispetto al tenore delle doglianze prospettate con l'appello e delle valutazioni rese in risposta dalla sentenza impugnata, perché riguardano la mancata concessione nella massima estensione possibile delle generiche, di contro escluse integralmente dalla decisione gravata senza che su • tale valutazione il ricorso nulla evidenzi in senso critico, e afferiscono alla mancata concessione dell'attenuante ex art 62 n. 4 cp mai chiesta con l'appello, inconferente rispetto alla vicenda a giudizio ed evocata in questa sede peraltro contestando un percorso giustificativo esposto dalla Corte del merito che non si riscontra nella sentenza impugnata, priva di accenni al tema rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.