Criminal appeal dismissed as inadmissible due to non-exhaustion of merit arguments and established criminal history. The court rejected the request for non-prosecution citing prior case law. The applicant's criminal record precludes the application of the specific legal defense raised.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant argued for the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected this claim with non-manifestly illogical merit assessments. The Supreme Court upheld this decision, noting that the applicant's established criminal history, confirmed by the criminal record, makes the application of the defense factually impossible and legally irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot examine merits arguments already fully evaluated by the lower courts if they are not manifestly illogical, especially when the applicant's criminal record objectively precludes the legal defense sought.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENENATI MARIO nato a VITTORIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Benenati avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, replica rilievi critici già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con valutazioni di merito non manifestamente illogica, non sindacabile in questa sede (e ciò a tacere della manifesta infondatezza della richiesta alla luce dell'inequivoco portato dei precedenti per evasione cristallizzato dal casellario in atti, tale da rendere incontroversa la presenza di una abitualità ostativa all'applicazione della disposizione citata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.