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Ordinanza — n. 17559/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Okia Loukou Daniel inadmissible. The sole grievance concerned the alleged non-application of generic provisions, yet it failed to articulate specific legal reasons or reference the relevant parts of the lower court's reasoning. Consequently, the court found the complaint insufficient under procedural rules and ordered the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the complaint lacks precise legal grounds and fails to cite the specific portions of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds procedural defect specificity requirement costs of proceedings circostanze attenuanti eccezioni difensive motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKIA LOUKOU DANIEL nato a ZERAHIO GUIBEROUA( COSTA D'AVORIO) il 01/01/1966 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Okia Loukou Daniel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, inerente alla mancata applicazione delle generiche, appare privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, sul punto non merita censura alcuna; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.