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Ordinanza — n. 17558/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because lower court already properly addressed the alleged error regarding Article 131-bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano D'Ambra inadmissible. The sole ground of appeal concerned the alleged failure to apply Article 131-bis of the Criminal Code regarding the contested evasion. The court ruled that this issue was already adequately examined and rejected by the appellate judges using legally sound arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the only ground of complaint concerns a matter already sufficiently examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 131-bis CP evasion of law re-examination of facts Cassazione ordinanza elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione multe per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA GAETANO nato a ACERRA il 02/03/1991 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano D'Ambra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp rispetto all'evasione contestata replica rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere il fatto, nella sue componenti oggettiva e soggettiva, di non lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.