Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of new grounds in criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Marciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments regarding non-punishment and sentencing deviations were merely repetitive of issues already correctly examined and dismissed by the lower appellate court. Consequently, the appeal failed because it lacked the novelty and legal precision required for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis c.p.; The Court of Cassation holds that appeals in criminal jurisdiction proceedings are inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower court with legally sound arguments, or if they are too generic to constitute new grounds for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO GENNARO nato a ACERRA il 10/10/1978 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Marciano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo al giudizio di responsabilità per l'evasione contestata, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis e delle generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, mentre, in relazione alla misura della pena e in particolare al discostamento dai minimi edittali va rilevata a monte la inammissibilità del rilievo prospettato con l'appello per la genericità del motivo articolato con il relativo gravame a fronte della puntualità della decisione assunta sul punto dal primo giudice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.