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Ordinanza — n. 17555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances were already fully examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bertrando Gagliardi inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the defendant's grievances with legally sound arguments. The court ruled that the appeal's criticisms merely reproduced these already-dismissed points without new legal grounds, violating the rules for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances raised are merely reproductions of those already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal jurisdictional review reproductive grievances exhaustion of remedies Cassation procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento impedimenti all'allontanamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI BERTRANDO nato a NAPOLI il 02/12/1983 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bertrando Gagliardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di doglianza à adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel pervenuire al giudizio di responsabilità per la evasione contestata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.