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Ordinanza — n. 17552/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding defendant's liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ugo Cucarano inadmissible, ruling that the grounds raised did not comply with legal requirements for a legitimacy review. Cucarano challenged a second-instance judgment concerning his liability and sentence, arguing defects in the lower court's reasoning without providing specific legal justifications. The court rejected the appeal because the arguments failed to cite the precise legal reasons and relevant references to the contested act's motivation as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if the grounds are directed at alleged defects in motivation regarding the defendant's liability or sentencing without punctually enunciating the legal reasons justifying them and making congruent references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defects of motivation legitimacy review requirements specific legal grounds defendant liability assessment sentencing reasoning court of cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCARANO UGO nato a NAPOLI il 26/01/2000 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ugo Cucarano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a rappresentare asseriti difetti di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per i fatti allo stesso ascritti e alla misura della pena irrogata senza provvedere alla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrUi riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.