Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite omitted appellate reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Ivan D'Apice inadmissible. The appellant alleged that the Court of Appeal of Naples omitted specific grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal lacked the precise legal reasoning required by law and failed to reference the specific grievances omitted by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not contain the specific legal reasons justifying the omission of appellate arguments and fail to make congruent references to the grievances omitted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APICE CIRO IVAN nato a NAPOLI il 03/07/1996 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Ivan D'Apice avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, nel lamentare una asserita pretermissione dei motivi di appello e il mancato proscioglimento ex art 129 cpp del ricorrente, si sono rivelati privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla doglianze pretermesse da parte della Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.