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Ordinanza — n. 17428/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and improper re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17428/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sorrentino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for tax evasion and theft, arguing the lower court failed to properly evaluate evidence and ignore his silence. The court rejected these claims, noting the first-instance judgment was sufficiently motivated and that the appellant's request to re-evaluate the evidence was legally improper.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 674 cod. pen.: An appeal challenging a conviction is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence without supporting arguments or fails to substantiate claims regarding the defendant's silence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation re-evaluation of evidence defendant silence continuation of crime maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 674 cod. pen.
110, e per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., avvinti dalla continuazione e commessi in Gradisca d'Isonzo il 20/09/2020; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art.
art. 674 cod. pen
110, e per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., avvinti dalla continuazione e commessi in Gradisca d'Isonzo il 20/09/2020; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
110/75, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GIUSEPPE nato a SALERNO il 01/12/1968 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14/10/2024, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con la quale Giuseppe Sorrentino era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 2.100,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., avvinti dalla continuazione e commessi in Gradisca d'Isonzo il 20/09/2020; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il ricorso in particolare propone un'inammissibile richiesta di diversa valutazione degli indizi con argomenti congrui ritenuti univocamente dimostrativi della condotta contestata, senza alcuna ulteriore valorizzazione del silenzio dell'imputato, richiamato solo al fine di evidenziare l'insussistenza di plausibili spiegazioni alternative; che con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione ma la censura non si confronta con gli argomenti svolti dal giudice di secondo grado, che ha considerato del tutto generico e quindi inammissibile il motivo di appello sul punto e ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado, definendola precisa, condivisibile e relativi ad aumenti assai contenuti;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos' ciso il 17 aprile 2025 g re estensore Il Pr ente lo .. i- T.na Gi eppe e MafTo DEPOSITATA