Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for procedural violations and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal responsibility and sentence, arguing procedural flaws and lack of motivation. The court rejected these claims, noting the lower court fully respected logical rules and properly addressed arguments regarding recidivism, aggravating factors, and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of already evaluated elements without logical fractures or if it re-proposes arguments already rejected on the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA GAETANO nato a CATANIA il 01/11/1979 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTIST .TONA; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/11/2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza che ritenuto Gaetano Giuffrida responsabile del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, così ridotta per il rito; Ritenuto che si lamentano vizi di violazione di legge e si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il motivo di appello sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
è stato respinto sulla base di dati inerenti all'intrinseca gravità del fatto (il significativo protrarsi dell'allontanamento dall'abitazione) e alle tre precedenti condanne per fatti analoghi; che il motivo di appello sulla recidiva è stato respinto apprezzando numero dei precedenti penali, distribuzione nel tempo delle condotte delinquenziali di varia e allarmante tipologia e sostanziale continuità nel manifestare la propensione all'illecito; che i motivi sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla riduzione della pena e sulla concessione delle sanzioni sostitutive sono stati respinti con adeguati e sufficienti richiami ai parametri di legge e all'assenza di elementi che potessero giustificare i benefici richiesti;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a