Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity, upholding lower court's rejection of unified criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Ascoli Piceno Tribunal's refusal to recognize criminal continuity for specific offenses. The appellant argued for an alternative reading of the facts, but the court found the lower judge's reasoning on the lack of a unified criminal plan logically sound and free from errors. Consequently, the court ruled that the original criminal design for those acts remained unproven, adhering to the principle that doubt must favor the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires proof of a unified criminal design; doubt regarding the existence of such a plan must be resolved in favor of the defendant, as continuity affects the certainty of the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI DEREK nato a LEGNAGO il 18/06/1992 avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
icembre Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12 2024, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la richiesta avanzata da Derek Viviani, riconoscendo la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 5) del provvedimento impugnato, ma respingendola per i fatti oggetto delle sentenze sub 2), 3), 4), 6), 7) e 8); Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra le stesse e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 apri