Italian court dismisses appeal claiming sentencing prognosis contradicts prior probation success.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing prognosis contradicted the prior successful probation outcome. The appellant argued a logical inconsistency between the extinction of some crimes due to probation and the negative future risk assessment. The court ruled that the prognosis correctly reflects the defendant's current behavior, which disproves the rehabilitative effect of past measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 423 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: A sentencing prognosis remains valid even if prior probation succeeded, as the defendant's current conduct may demonstrate that the original rehabilitation was not achieved.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMRANE LATIFA nato il 22/03/1970 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/12/2024, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza cheenuto Latifa Imrane colpevole del reato di cui all'art. 423 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza riconosce che una parte dei reati riportati nel certificato penale è stata dichiarata estinta per il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e tuttavia poi formula una prognosi negativa sulla ricaduta in futuro nella commissione di altri reati; che gli argomenti proposti dal ricorrente sono manifestamente infondati, in quanto la prognosi è logicamente basata sul fatto che, nonostante il buon esito delle misure alternative ottenute in passato e l'estinzione della pena, il comportamento tenuto dell'imputata nella commissione del reato oggetto della sentenza impugnata ha sostanzialmente smentito che l'espiazione della pena abbia comportato l'approdo ad un sicuro effetto rieducativo e risocializzante e che invece la propensione all'illecito originariamente manifestata è ancora ravvisabile nella personalità dell'imputata;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del/torrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il C igliere estenso