Cassation Court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentence due to new crime within five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Pistoia Tribunal's revocation of Klaudio Caca's suspended sentence. The Tribunal revoked the benefit because Caca received a new irrevocable conviction in 2021 for a crime committed between 2015 and 2020. The Court rejected the argument that the original judge should have handled the revocation, ruling instead that the execution judge must act when a subsequent crime falls within the statutory five-year window.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; The execution judge is mandatorily required to revoke a conditional sentence when a new conviction for a crime committed within the five-year period following the original sentence's grant occurs, regardless of whether the original sentencing judge applied the revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACA KLAUDIO nato il 05/07/1987 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 03/12/2024, con la quale il Tribunale di Pistoia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Klaudio Caca con la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 19/11/2010, irrevocabile in data 14/11/2015; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 09/03/2021, irrevocabile dal 18/04/2024, per un delitto commesso nel quinquennio successivo al 14/11/2015 (precisamente nel 2019), e quindi per la ricorrenza di un'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta che la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione, non avendovi provveduto il giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza; che tuttavia il ricorrente richiama un orientamento relativo all'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione debba procedere alla revoca di beneficio, concesso in presenza di cause ostative, ipotesi non pertinente al caso di specie, dove invece si è proceduto ad una revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti, in particolare per la condanna per fatti commessi nel quinquennio successivo alla concessione legittima del beneficio; che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio; e pertanto è sufficiente che il giudice che ha emesso la seconda condanna non abbia applicato una pena che cumulata rientri nel limite del beneficio e che non abbia effettuato alcuna valutazione di meritevolezza (cfr. ex multis Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il "g Her