Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 4, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, criminal appeals must be signed by registered defense counsel, a requirement the defendant failed to meet. Consequently, the court rejected the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MASSIMO (CUI OOTBWR3) nato a FIRENZE il 26/10/1964 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; • RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Massimo Ricci il 22/01/2025 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1