Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under new procedural code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence regarding recidivism and plea bargaining, arguing procedural violations and lack of legal qualification. The court ruled that since the new law restricts cassation appeals to specific issues like legal qualification and sentence legality, general defects in reasoning or procedural errors no longer qualify for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds of legal qualification, lack of correlation, or sentence illegality, thereby excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA FRANCESCO nato a OSTUNI il 15/12/1997 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIhlate-awtsu-WreraTIT,-- udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/11/2024, con la quale il Tribunale di Brindisi applicava a Francesco Vasta, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione. Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appkazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa' della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); che il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. perché il patteggiamento era stato ritenuto ammissibile in suo favore nonostante la contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; che la censura è inammissibile sotto plurimi profili, non essendo sorretta da alcuno specifico interesse processuale in capo alla parte che la propone, non essendo corrispondente alla contestazione, che non contempla altro che la recidiva infraquinquennale e non anche quella reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e in ogni caso non essendo stata nemmeno applicata in sede di commisurazione della pena;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 20