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Ordinanza — n. 17416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints are barred by limited remand scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced the sentence for burglary and aggravated theft by excluding a contested aggravating circumstance. The court ruled that complaints regarding general severity and the lack of specific statutory mitigation were generic and did not address the limited scope of the remand trial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against remand judgments must strictly address the specific errors of the remand trial; generic complaints on overall severity or unexamined aggravating circumstances are inadmissible as they are covered by the res judicata of the remand proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal limited remand scope res judicata bar generic severity complaint unexamined aggravating circumstance impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIALATELA SALVATORE nato a NAPOLI il 20/10/1964 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/01/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato TAGuALATE-1.1 la pena inflitta a Salvatore iroutuart per i reati di furto in abitazione e di furto aggravato a lui ascritti, escludendo la circostanza aggravante contestata al capo b) e commisurando in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa la sanzione, sostituendo la reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare con prescrizioni; Ritenuto che il ricorso propone tre motivi in ordine alla valutazione delle prove a fondamento della dichiarazione di responsabilità penale, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla eccessiva severità pena; che il giudizio di rinvio era stato disposto limitatamente all'erronea applicazione dell'aggravante contestata al capo b); che pertanto le censure in ordine all'accertamento della responsabilità e alla sussistenza delle ulteriori aggravanti sono inammissibili perché già coperte dal giudicato; che le censure in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto o in subordine dell'eccessività della pena sono del tutto generiche e non si confrontano con le valutazioni svolte dalla Corte di appello nell'ambito delimitato dal giudizio di rinvio;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025