Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects claim of crime continuation due to lack of unified criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Acampa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Acampa argued that the lower court incorrectly applied Article 81 of the Penal Code regarding the continuity of crimes, claiming the acts lacked a unified criminal plan. The court rejected this, noting the lower court properly evaluated indicators of distinct criminal designs and that the existence of a single plan cannot be presumed over doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of crime continuity requires proof of a unified criminal plan; absence of such planning precludes continuity, and doubt must be resolved against the accused under the principle of favor rei.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACAMPA CIRO nato a NAPOLI il 19/06/1987 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23/01/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto l'istanza, avanzata da Ciro Acampa, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra le stesse e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025