Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17414/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for defect of motivation under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the defect of motivation in the sentencing judgment. The appellant argued that the lower court failed to verify specific statutory grounds for acquittal, but the Court held that such defects no longer permit cassation appeals under the amended procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments based solely on defects of motivation are inadmissible, as only errors regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty are admissible grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of motivation cassation appeal procedural code sentencing judgment inadmissible appeal legal qualification court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/01/2025, con la quale il Tribunale di Bari applicava a Gaetano Coletta, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/01/2025, con la quale il Tribunale di Bari applicava a Gaetano Coletta, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007
(Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA GAETANO nato a BARI il 08/10/2004 avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/01/2025, con la quale il Tribunale di Bari applicava a Gaetano Coletta, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Ritenuto che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l'omessa indicazione dell'iter attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 - 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 - 01;

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 - 01). Rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare, per di più in termini generici, un vizio di motivazione su profili che non possono essere oggetto di valutazione in sede di giudizio di legittimità.Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così depso il 17 aprile 2025 l" stensore ente Giusepp De arzo " DEPOSTAMI, IN