Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for procedural violations and lack of credibility in excuses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for criminal responsibility and sentencing. The appellant argued for a new trial based on alleged lack of motivation and procedural flaws, but the court found these arguments merely alternative readings of already evaluated facts. The court determined the lower court correctly dismissed the appellant's excuses for repeated lateness and unavailability as uncredible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The appeal must be rejected if the grounds are merely alternative interpretations of facts already fully evaluated by the lower court or if the alleged lack of motivation is unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA IVAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATf0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/11/2023, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza che ritenuto Ivan Paparone Ciminata responsabile dei reati ascrittigli ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamentano vizi di violazione di legge e si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che le giustificazioni addotte dall'imputato per tutte le occasioni in cui si è presentato in ritardo presso gli uffici del Commissariato di Capo d'Orlando e in cui reiteratamente (per sette volte) non è risultato reperibile presso il suo domicilio sono state vagliate e congruamente ritenute irrilevanti o del tutto non credibili; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d iso il 17 aprile 2025 Il liere estensore dente Giuseppe De ar DEPOSITATA CAN