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Ordinanza — n. 17411/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription under Law 103/2017 reform rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the crime had not expired. The appellant argued for a violation of law regarding prescription, but the court noted this contradicted established precedent. The court applied the specific suspension rules of Law 103/2017 to determine that the statutory limitation period had not yet run out at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017; Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the prosecution is not time-barred because the statutory limitation period was suspended by the legislative reform of 2017 and had not expired by the date of the final judgment.

Parole chiave

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criminal prescription Law 103/2017 suspension of limitation inadmissible appeal statutory limitation period forza di cosa giudicata legittimazione a contestare licenza decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
159/2011, commessa in Spoleto il 04/05/2018; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017
riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art.
Art. 544 cod. proc. pen.
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;" b) dal termine previsto dall'art.
Art. 159, comma 2, cod. pen.
103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione:
art. 76 d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 09/07/2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha conferma la sentenza che ha ritenuto Zambila Radulescu per fa contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs.
art. 544 cod. proc. pen
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024
in relazione alla mancata prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già ampiamente maggioritaria (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv.
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv.
Sezioni unite, sentenza del 12/12/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU ZAMBILA nato il 19/10/1995 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 09/07/2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha conferma la sentenza che ha ritenuto Zambila Radulescu per fa contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159/2011, commessa in Spoleto il 04/05/2018; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già ampiamente maggioritaria (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 - 02;

Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 - 01), autorevolmente condivisa anche di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza emessa il 12/12/2024, e secondo il quale per í reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione:

a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;" b) dal termine previsto dall'art. 544 cod, proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 04/05/2018; alla data della sentenza di primo grado (09/12/2021) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttívi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi fino al 09/06/2023, riprendendo a decorrere da quella data; il residuo periodo di un anno, quattro mesi e venticinque giorni non era spirato alla data della sentenza di appello (09/07/2024);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna detcorrente al pagamento delle spese processuali e wou- della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 1A~ '‘'‘.0A44-"4"°' k A €2,0 "AALLO— ct Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/Lorrente al pagamento delle spese processuali f délla somma di euro tremila in favore se a ali5E7 Così deciso