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Ordinanza — n. 17410/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the representing lawyer lacked qualification to appear before the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17410/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer presenting it, Mauro Giacobello, was not authorized to practice before this specific court at the time of filing. Although the detained client, Francesco Turiano, had a valid claim regarding a security ban on his watch, the procedural defect lay solely with the unqualified representation. Consequently, the court issued a declaration of inadmissibility under the combined provisions of Articles 591 and 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be presented by a lawyer with proper qualification; failure to meet this requirement renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the underlying claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified lawyer Cassation procedure legal representation procedural defect restrizioni accessorie restrizione di libertà tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO (CUI 01HINBO) nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO4a.ta_akasiss-a-1-14a-pacti;___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 31/01/2024 di rigetto di istanza generica, proposto da Francesco Turiano e qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza che, a seguito di udienza nel contraddittorio delle parti, lo ha trasmesso a questa Corte con provvedimento in data 17/10/2024, dando avviso alle parti medesime; Rilevato che il detenuto chiedeva l'intervento del Magistrato di sorveglianza contro il divieto oppostogli dall'amministrazione penitenziaria ad autorizzarlo a ritirare un orologio a lui pervenuto con pacco postale; che il magistrato di sorveglianza, iscritto il procedimento come istanza generica, a seguito di istruttoria lo rigettava con provvedimento de plano; escludendo che si vertesse in materia di tutela di diritti soggettivi, concludeva che il divieto fosse motivato da condivisibili ragioni di sicurezza;

Ritenuto che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamante può dolersi di tale qualificazione con rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione; che l'impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta dall'avv. Mauro Giacobello, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Mauro Giacobello, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Turiano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così • -ciso il 17 aprile 2025 i • liere estthsore U Pìeidente iN cm 09309 1753-1