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Ordinanza — n. 17409/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction when new law makes theft a private prosecution offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Florian Rosa's appeal inadmissible regarding his request to revoke aggravated theft convictions that had become final. Rosa argued that a subsequent legislative change allowing private prosecution for the crime violated his rights, but the court found this contradicted established precedent. The court ruled that changes in procedural requirements for prosecution do not constitute a retroactive abolition of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 673 c.p.p.; Art. 630 c.p.p.: A subsequent legislative modification rendering a crime prosecutable only upon private complaint does not justify revocation of a final conviction, as such procedural changes do not amount to an abolition of the crime.

Parole chiave

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revocation of conviction procedural change abolition of crime private prosecution finality of judgment retroactive effect Cassazione ordinanza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
Art. 3 CEDU
Art. 6 CEDU
3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 673 cod. proc. pen.
3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
277925 - 01); che d'altronde anche con riguardo agli strumenti di ricorso straordinario si è affermato che «In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett.
art. 2 cod. pen
art. 673 cod. proc. pen
3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, Cela
Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, Fazzari
la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela» (Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, Fazzari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da Rosa Florian, di revoca delle pene inflitte con sentenze emesse per reati di furto aggravato, fattispecie divenute procedibili a querela dopo il passaggio in giudicato delle stesse; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge e omessa applicazione dell'art. 2 cod. pen., nonché violazione dagli artt. 3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36)» (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01); che d'altronde anche con riguardo agli strumenti di ricorso straordinario si è affermato che «In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela» (Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, Fazzari, Rv. 286993 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de9so il 17 aprile 2025 Il C inSigliere estensore DEPOSITATA G