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Ordinanza — n. 17405/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for challenging detention order facts in surveillance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court contradicted itself regarding alternative measures and failed to address specific rehabilitation opportunities. The court ruled that reviewing factual circumstances and the detailed assessment of the inmate's history is precluded at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders in surveillance proceedings are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of factual circumstances already thoroughly examined by the lower court.

Parole chiave

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surveillance proceedings detention order appeal factual re-evaluation legal review preclusion court costs and fines assistenza riabilitativa provvedimento di reinserimento ricovero a scopo di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MORENA nato a PUTIGNANO il 16/09/1997 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 20/01/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze di misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen., avanzate da Morena Guarnieri; Rilevato che la ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in maniera contraddittoria e illogica, senza tenere conto della disponibilità di associazione ad accogliere la condannata a svolgere attività di volontariato, delle opportunità di risocializzazione offerte dalle misure alternative richieste e degli accorgimenti di fatto proposti dalla difesa; non aveva poi motivato sulla richiesta di detenzione domiciliare;

Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto della condannata e in maniera dettagliata e specifica anche gli esiti dell'attività di osservazione e di trattamento svolta dall'equipe nel carcere, evidenziando tutte le violazioni già commesse in passato e che avevano comportato l'aggravamento degli arresti domiciliari per violazioni delle prescrizioni e spiegando le ragioni per le quali il percorso di risocializzazione doveva essere proseguito all'interno del carcere ed essere ancora sottoposto a verifiche e sperimentazione anche attraverso eventuali permessi premio; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare i suddetti decisivi argomenti; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d