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Ordinanza — n. 17403/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects continuity of crimes claim due to lack of unified criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuity of crimes claim. The appellant argued for a unified criminal plan linking drug trafficking to identity fraud, but the court found no evidence of prior programming. The decision rests on the absence of logical connections and the principle of favor rei regarding judicial certainty.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The continuity of crimes requires a unified criminal plan with prior programming; mere temporal or spatial overlap without evidence of premediation does not suffice to establish continuity.

Parole chiave

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continuity of crimes unified criminal plan prior programming favor rei judicial certainty criminal appeal inadmissibility documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 497-bis cod. pen
270074 — 01), poiché non sono stati considerati elementi dimostrativi del fatto che la condotta di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 20/02/1977 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 marzo 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da Antonio Ruggiero volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Letta la memoria difensiva del 07/04/2025, con la quale il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, ulteriormente ribadendo gli argomenti già proposti; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra le stesse e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di significato univoco rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che la condotta di cui all'art. 497-bis cod. pen. con il rinvenimento di carta di identità e patente di guida falsi nella disponibilità di Ruggiero a Roma il 24/01/2017, in occasione dell'esecuzione di un fermo a suo carico, non è stata ritenuta collegata a quelle di narcotraffico, iniziate in epoca antecedente e svoltesi in diversi luoghi che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche della condotta di cui alla sentenza sub 2), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01), poiché non sono stati considerati elementi dimostrativi del fatto che la condotta di cui all'art. 497-bis cod. pen. sia stata programmata prima di quelle oggetto della sentenza sub 1) l'occasionale intersecazione dei tempi e dei luoghi di commissione degli stessi; che l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Co igl