Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for administrative offense due to lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Ali Bouthouri for an administrative offense. The appellant argued for a different reading of the facts and requested mitigating circumstances, but the court found the original judgment's reasoning logical and consistent with the defendant's violent criminal history. Consequently, the court rejected the claim for leniency and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: The court must reject an appeal claiming lack of motivation if the lower court's reasoning adequately contextualizes the facts and justifies the exclusion of mitigating circumstances based on the defendant's prior violent record.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI ALI (CUI 01QPES4) nato il 11/08/1982 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATE() E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza che ritenuto Ali Bouthouri responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e in subordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente richiamato i precedenti penali dell'imputato e la biografia penale, contrassegnata dalla commissione di delitti sintomatici di indole violenta, come lesioni, resistenza e minaccia; che il fatto è stato contestualizzato e ritenuto sintomatico di una sistematica inottemperanza alle prescrizioni, sì da giustificare ampiamente l'esclusione dei presupposti per dichiarare il fatto di particolare tenuità e per riconoscere le circostanze attenuanti generiche;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de9so il 17 aprile 2025 Ire estensore a1Q11 a Giuse arzo (-- P- iN DEPOSITATA CA