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Ordinanza — n. 17400/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner filed the appeal personally after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner, a prisoner, filed the writ personally without legal representation. Although the prisoner argued that his right to keep his cell blind partially closed was violated by noise and smoke, the Court noted that the contested order was issued after August 4, 2017. Consequently, the Court ruled that under the new procedural code, all cassation appeals must be signed by a qualified defense attorney, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible because such appeals must be signed by a defense attorney.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing requirement prisoner legal representation Law 103/2017 procedural reform defense attorney mandate restrizioni accessorie diritto di rimanere mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso il decreto del 19/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO..clatz-axa.44cLalle_p4344- udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 19/12/2023 di rigetto di istanza generica, proposto da Giuseppe Falsone e qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza che, a seguito di udienza nel contraddittorio delle parti, lo ha trasmesso a questa Corte con provvedimento in data 17/10/2024, dando avviso alle parti medesime; Rilevato che il detenuto chiedeva l'intervento del Magistrato di sorveglianza per ottenere che l'amministrazione penitenziaria gli consentisse di mantenere socchiuso il blindo della propria camera detentiva, per evitare di subire conseguenze derivanti dai rumori ambientali e dal fumo passivo; che il magistrato di sorveglianza, iscritto il procedimento come istanza generica, a seguito di istruttoria lo rigettava con provvedimento de plano; escludendo che si vedesse in materia di tutela di diritti soggettivi, accertava che il detenuto aveva la possibilità di tenere accostato il blindo esclusivamente dopo la somministrazione del vitto per favorire il riposo, dovendo per il resto del tempo lo stesso restare aperto per esigenza di controllo e di sicurezza;

Ritenuto che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamante può dolersi di tale qualificazione con rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione; che l'impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Co