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Ordinanza — n. 17399/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects alternative reading of criminal continuity facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of criminal continuity for specific facts. The appellant argued for an alternative interpretation of established facts regarding the unity of criminal intent, but the court found the lower court's reasoning logically sound and evidence-based. Consequently, the decision to deny continuity for those acts was confirmed based on the principle that criminal identity cannot be presumed from mere doubt.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The appeal must be rejected if the lower court's reasoning on criminal continuity is logically consistent and respects evidentiary findings, as the existence of a unified criminal plan cannot be assumed from doubt.

Parole chiave

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criminal continuity unity of criminal intent inadmissibility of appeal evidentiary findings favor rei principle prova del dolo concorso materiale di reati permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato, ma respingendola per i fatti oggetto della sentenza sub 3); Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 cod. pen.
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 gennaio 202Ccon la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta avanzata da Antonio Martiradonna, riconoscendo la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 gennaio 202Ccon la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta avanzata da Antonio Martiradonna, riconoscendo la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA ANTONIO nato a BARI il 09/05/1968 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 gennaio 202Ccon la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta avanzata da Antonio Martiradonna, riconoscendo la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato, ma respingendola per i fatti oggetto della sentenza sub 3); Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra le stesse e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d