Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific argumentative criticism against second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant's arguments were deemed generic repetitions of complaints previously submitted to the Court of Appeal rather than specific legal criticisms. Consequently, the court found the appeal lacked the required specificity and substantive critique mandated by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; Cassation appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning, and mere repetition of prior complaints constitutes inadmissible genericity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ANDREA nato a PALERMO il 20/10/1999 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Barone; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Samnnarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ed in effetti, i tre motivi di ricorso costituiscono la ripetizione delle corrispondenti questioni sottoposte alla Corte d'appello (su responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo u, applicazione della attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. ed attenuanti generiche), che la Corte ha adeguatamente affrontato e risolto, con una motivazione priva di manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Con glier Es