Ordinanza — n. 17397/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsigliere Estensore Il Preside