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Ordinanza — n. 17397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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licenziamento per furto dissigillamento di atti inutilizzabilità delle prove illecite segreto professionale violazione del segreto commerciale sequestro di dati informatici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Elia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il ricorso alla motivazione per relationem e la insussistenza di autonoma valutazione ed apparato motivazionale conseguente, è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in un ricorso astratto, tanto più a fronte di una motivazione sintetica ma sussistente sul trattamento sanzionatorio, oggetto dell'unico motivo d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsigliere Estensore Il Preside