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Ordinanza — n. 17396/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Matarrèse inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Matarrèse argued that the lower court's decision lacked proper reasoning, but the court found his claim to be a generic abstract elaboration devoid of any effective specific issue. Consequently, the court rejected the appeal because the alleged defect in motivation was not substantiated by concrete facts or legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal challenging a lack of motivation is inadmissible if it fails to raise a specific effective issue and instead presents a generic abstract argument.

Parole chiave

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generic lack of motivation inadmissible appeal abstract legal argument effective issue requirement court costs and fine infrazione alle norme della circolazione segno che può indurre in errore propaganda elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE ALESSIO nato a RIMINI il 17/07/1986 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Matartsie; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale è del tutto generico in quanto non prospetta alcuna questione effettiva, risolvendosi in una elaborazione astratta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il 9onsiglire Es