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Ordinanza — n. 17395/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic grounds lack specific legal or factual support required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Cosimo Facecchia's appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments supporting his claims. The appellant alleged violations of Articles 62 bis and 133 of the Penal Code but offered only abstract deductions without concrete reasons. The court ruled that the lower court's sentencing reasoning was sufficient and that the appeal failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Artt. 62 bis e 133 cod. pen.; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se i motivi sono del tutto generici, astratti e privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds abstract deductions lack of factual support sentencing review reati contro la tranquillità pubblica reati contro la volontà popolare segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Artt. 62 bis e 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACECCHIA COSIMO nato a MESAGNE il 19/09/1989 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Facecchia; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono del tutto generici in quanto prospettano deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Co sigliere Estensore Il Presi ente