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Ordinanza — n. 17394/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for manifestly unfounded and inadmissible legal arguments regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Buonfanti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Buonfanti argued that the lower court violated Article 61 and 62 bis of the Penal Code regarding aggravating circumstances and sentencing treatment. The court rejected these claims as the first argument lacked logical foundation in the original judgment's reasoning, while the second was inadmissible because it concerned the punitive treatment rather than the substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or lack of reasoning is manifestly unfounded or does not emerge from the contested decision, or if it concerns the punitive treatment rather than the legal qualification of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded aggravating circumstances punitive treatment Cassa delle ammende attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo Buonfanti; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 61 n.
Art. 62 bis cod. pen.
6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONFANTI VINCENZO nato a NAPOLI il 25/06/2000 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Buonfanti; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione degli elementi costitutivi dell'aggravante stessa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli